Quadro normativo di riferimento

Gli avvenimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il settore energia nel corso del 2010 sono stati i seguenti:
 

  • Bonifiche – Accordo di Programma per il Sito di Priolo
    Nel corso dell’anno 2010 è proseguita, da parte del Ministero dell’Ambiente e dell’Avvocatura dello Stato, l’attività di definizione dei dettagli relativi a modalità ed oneri delle transazioni alle quali i soggetti interessati potranno aderire, su base volontaria, alla luce dell'Accordo di Programma per le bonifiche per il Sito di Priolo. L'Accordo, siglato tra le Istituzioni nel novembre 2008 e registrato dalla Corte dei Conti nell’aprile 2009, è finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale del sito di Priolo. Le società del gruppo ERG presenti sul Sito (così come altri operatori interessati) seguono lo sviluppo dell'attività da parte del Ministero in relazione a presupposti, condizioni e modalità operative di applicazione di tale accordo.
    La joint-venture ISAB S.r.l., proprietaria di impianti di raffinazione siti a Priolo, sta valutando l’opportunità di aderire a tale Accordo di Programma, stipulando un accordo transattivo e presentando nel contempo uno specifico progetto di messa in sicurezza e di bonifica delle aree della Raffineria ed ha, a tal fine, inviato recentemente al  Ministero dell’Ambiente una manifestazione di interesse non vincolante.
    In tale prospettiva, nel 2010, sono proseguite le attività finalizzate alla predisposizione del suddetto progetto che ISAB intenderebbe presentare al Ministero dell’Ambiente, in caso di effettiva adesione all’Accordo di Programma.
    In connessione a quanto sopra, ERG sulla base degli accordi di joint-venture ISAB del 2008 in tema di oneri di natura ambientale, ritenendo probabile la stipula di un accordo transattivo, ha proceduto a rilevare nel presente Bilancio un accantonamento a fondo oneri ambientali per un importo pari a 25 milioni, corrispondente alla propria quota degli oneri attualmente stimati.
     
  •  Reti interne di utenza
    Il 24 novembre 2009, con la delibera ARG/elt 175/09 l’Autorità per l’Energia ha avviato un procedimento finalizzato all’individuazione dei soggetti titolari delle reti interne di utenza (cd. RIU) di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (cd. Legge Sviluppo). I clienti finali connessi a tali reti non sono sottoposti ad oneri addizionali (cd. oneri di sistema) che gravano invece sui clienti connessi alle reti interne non rientranti nelle RIU.
    Il 30 aprile l’Autorità ha pubblicato la delibera ARG/elt 52/10 “Individuazione delle Reti interne di utenza ai sensi dell’Articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99” , successivamente in data 10 maggio ha provveduto alla pubblicazione della delibera ARG/elt 66/10 “Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10”; con tale ultimo provvedimento la rete interna ERG è stata infine inclusa nell’elenco delle Reti Interne di Utenza ai sensi della Legge Sviluppo.
     
  •  Delibera AEEG ARG/elt 5/10 relativa alle condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili
    La delibera ARG/elt 5/10 disciplina:
    • la revisione del metodo di calcolo della mancata produzione eolica per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna dal 1° gennaio 2010;
    • la definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica;
    • i criteri per la selezione delle unità di produzione eolica da adeguare all’Allegato A17 ed ai dispositivi di teledistacco;
    • la programmazione e previsione delle unità non programmabili.

      Nella delibera ARG/elt 5/10 si rileva la conferma da parte dell’AEEG di mantenere gli orientamenti e le proposte operative espressi nel corso dell’anno 2009.
       
  •  Decreto-Legge n. 72 del 20 maggio 2010, ”Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2” (convertito mediante Legge n. 111/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2010).
    Il Decreto Legge, convertito in Legge senza modifiche sostanziali, prevede all’art. 2 misure urgenti in materia di emissioni di CO2 e, in particolare, in merito alla copertura delle quote di CO2 per gli impianti nuovi entranti, incarica l'AEEG di riconoscere i crediti spettanti con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei (entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle quote di spettanza per l'anno solare precedente); i crediti deriveranno dai proventi delle vendite all'asta delle quote di anidride carbonica (CO2) nel post 2013, così come previsto dalla Direttiva 2003/87/CE modificata dalla Direttiva 2009/29/CE. E’ atteso al riguardo un ulteriore decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che stabilirà le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali proventi e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa nonché uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, volti a stabilire le modalità di rimborso dei crediti, anche in relazione alle effettive entrate.
    Il provvedimento infine, inter alia, dispone l’abrogazione delle misure di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 27 della Legge Sviluppo, aventi ad oggetto il trasferimento dell’obbligo di acquisto di Certificati verdi (CV) dai produttori e importatori di energia convenzionali ai titolari di un contratto di dispacciamento in prelievo con Terna (venditori).
     
  •  Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
    All’interno della legge è presente, fra le altre, una disposizione che prevede il ripristino dell’obbligo di riacquisto da parte del GSE dei Certificati Verdi invenduti a partire dalla competenza 2011, entro la scadenza di validità triennale ordinaria dei certificati medesimi (2014), al prezzo medio registrato nell’anno precedente a quello di scadenza (2013). Tutto ciò è condizionato all’impegno da parte del GSE di ridurre l’onere economico complessivo derivante dal ritiro dei Certificati Verdi del 30% rispetto a quanto sarà sostenuto nel 2010, e già a partire dal 2011, prevedendo che almeno l’80% di tale diminuzione derivi dal contenimento dei Certificati Verdi in eccesso. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Finanze e sentita l’AEEG, entro il 31 dicembre 2010, avrebbero dovuto essere definite le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.

  •  Delibera AEEG ARG/elt 35/10, “Determinazioni in materia di riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l’obbligo dell’anno 2008”.
    In tema di rimborsi dei CV afferenti le produzioni 2007 (obbligo 2008) per gli impianti CIP 6 che non traguardano i parametri di cogeneratività, il provvedimento in questione, in linea con il documento di consultazione che l'ha preceduto, stabilisce il valore (Vm) del CV che sarà oggetto di rimborso in 60,10 €/MWh.
    In riferimento alla delibera suddetta il Gruppo ha rilevato un maggior provento rispetto a quanto accertato negli esercizi precedenti per circa 4 milioni.
     
  •  Delibere AEEG PAS n. 8/2010 e n. 9/2010 e Decreto del 12 luglio 2010, pubblicato il 23 luglio sul sito internet del Ministero. Con il decreto citato il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato il valore di conguaglio, per l’anno 2009, del costo evitato di combustibile (CEC) per gli impianti in regime CIP 6 sulla base delle proposte contenute nella delibera dell'Autorità PAS 8/2010 (quest'ultima datata 23 aprile ma pubblicata successivamente al D.M. del MSE). La delibera PAS 9/10 (anch'essa datata 23 aprile) contiene invece le proposte dell'Autorità sulla definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del CEC a partire dal 2010. Fra queste viene indicata una differenziazione dei valori di consumo specifico a seconda del biennio di entrata in esercizio degli impianti (valorizzazioni già definite dalla delibera AEEG n. 81/99), salvo eventuale riconoscimento di deroghe.
    L’impatto complessivo per il Gruppo è risultato non significativo.
     
  • Sentenza del Consiglio di Stato n.9569/2010 depositata il 29 dicembre 2010 con la quale, inter alia, il Consiglio di Stato conferma il precedente pronunciamento del Tar Lombardia in tema di riconoscimento degli oneri legati all'acquisto dei certificati verdi ai sensi della disciplina prevista dalla delibera AEEG n. 113/06.
     
  •  Delibera ARG/Elt 125/10: Modifiche al Testo Integrato delle Connessioni (TICA)
    Con tale delibera l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha introdotto alcune modifiche in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione.
    Alcune disposizioni presenti nel provvedimento hanno tuttavia aggravato la procedura di connessione, con particolare riferimento alla disciplina delle garanzie da versare per il servizio di prenotazione di capacità di Rete.
    In particolar modo sono state oggetto di impugnazione, da parte di alcune associazioni di categoria e diversi operatori, quel complesso di disposizioni che impongono la prestazione di una nuova garanzia ogni anno, l’escussione della fideiussione in tutti i casi in cui, anche senza colpa dell’operatore, il procedimento autorizzatorio si concluda negativamente ed infine l’escussione indiscriminata del 70% di tutte le fideiussioni prestate in qualunque caso di rinuncia del richiedente.
     
  •  Linee Guida per il procedimento di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003.
    Con Decreto del 10 settembre 2010 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 le Linee Guida, di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003, per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
    Le Linee Guida sono entrate in vigore dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione in G.U., mentre le Regioni dovranno adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni da tale data. In difetto di ciò, le Linee Guida nazionali troveranno applicazione nei procedimenti in corso, ad eccezione dei progetti completi di soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
     
  • Legge Comunitaria 2009
    E’ stata approvata definitivamente in Senato in quarta lettura, in data 12 maggio 2010, la legge comunitaria 2009 mediante la quale sono enunciati i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell’art. 17 lett. d) è prevista, in un ottica di semplificazione autorizzatoria, l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività per gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico. Si sottolinea come la norma, di per sé, non sia immediatamente applicabile ma rappresenti uno dei principi per il recepimento della suddetta direttiva 2009/28/CE, che andrà recepita nell'ordinamento italiano tramite un opportuno decreto legislativo che avrebbe dovuto essere adottato entro il 5 dicembre 2010. A tale riguardo si segnala che in data 30/11/2010 è stato approvato dal  Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo relativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE. Lo Schema ha ricevuto parere favorevole condizionato dalla Conferenza Unificata in data 25/1/2011, dalle Commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera in data 9/2/2011 e dalla Commissione Industria del Senato in data 16/2/2011. Lo Schema dovrà essere rivisto, anche sulla base dei suddetti pareri consultivi delle Commissioni, e presentato nuovamente in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Impatti sul Gruppo
In riferimento a quanto sopra non si segnalano ulteriori impatti sui risultati 2010 del Gruppo rispetto a quanto eventualmente già indicato a commento dei singoli avvenimenti.