Nota 23 - Passività potenziali
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali inerenti il normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati, si ritiene che tali procedimenti ed azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio.
Con riferimento alla controversia in atto tra ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. (ora ERG S.p.A.) e le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si segnala che in data 5 marzo 2010 è stata pubblicata la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di motivazione riguardo alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. A giudizio di ERG la decisione non modifica sostanzialmente la situazione in quanto la questione di incostituzionalità potrebbe essere riproposta con integrazione delle motivazioni e perché l’applicazione della tassa nel caso specifico può essere ritenuta illegittima anche per motivi diversi dalla sua eventuale incostituzionalità. A tale proposito si ricorda che, sulla base delle opportune valutazioni legali, nessun accantonamento è stato effettuato per gli anni dal 2001 al 2006 incluso mentre, a partire dal 2007, i tributi di riferimento sono stati liquidati con riserva di ripetizione.
Si segnala inoltre che il 12 ottobre 2010 Polimeri Europa S.p.A. ha notificato a ERG S.p.A. un atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, la cui prima udienza è fissata a maggio 2011, per il risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006. La Società formulerà in giudizio le più appropriate contestazioni e farà eventualmente ricorso, ove del caso, alle proprie coperture assicurative.
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