Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni sono stati applicati per la prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 ha introdotto importanti modifiche, di seguito descritte, che riguardano principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di società controllate; la facoltà di valutare al fair value eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali:

  • Acquisizione per fasi di una controllata
    Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 (2008) stabilisce che si realizza un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo e che, in questo momento, tutte le attività nette identificabili della società acquisita devono essere valutate al fair value; le interessenze di pertinenza di terzi devono essere valutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota proporzionale del fair value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodo già consentito dalla precedente versione dell’IFRS 3).

    In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione precedentemente detenuta, sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, oppure secondo lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate o secondo lo IAS 31 – Partecipazioni in joint ventures, deve essere trattata come se fosse stata venduta e riacquisita alla data in cui si acquisisce il controllo. Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al suo fair value alla data di “cessione” e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono essere rilevati nel conto economico. Inoltre, ogni valore precedentemente rilevato nel patrimonio netto come Altri utili e perdite complessive, che dovrebbe essere imputato a conto economico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce, deve essere riclassificato nel conto economico. L’avviamento o il provento derivanti dall’affare concluso con la successiva acquisizione devono essere determinati come sommatoria tra il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo, il valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi consentiti dal principio), il fair value della partecipazione di minoranza precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette identificabili acquisite.

    Secondo la precedente versione del principio l’acquisizione del controllo per fasi era rilevata transazione per transazione, come una serie di acquisizioni separate che generavano complessivamente un avviamento determinato come la somma degli avviamenti generati dalle singole transazioni.
     
  • Oneri accessori alla transazione
    L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale siano rilevati a conto economico nel periodo in cui sono sostenuti. Secondo la precedente versione del principio tali oneri erano inclusi nella determinazione del costo di acquisizione delle attività nette della società acquisita.
     
  • Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione
    L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati parte del prezzo di trasferimento delle attività nette acquisite e che siano valutati al fair value alla data di acquisizione. Analogamente, se il contratto di aggregazione prevede il diritto alla restituzione di alcune componenti del prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale diritto è classificato come attività dall’acquirente. Eventuali successive variazioni del fair value devono essere rilevate a rettifica del trattamento contabile originario solo se esse sono determinate da maggiori o migliori informazioni circa tale fair value e se si verificano entro 12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni devono essere rilevate a conto economico.

    La precedente versione del principio prevedeva che i corrispettivi sottoposti a condizione fossero rilevati alla data di acquisizione solo se il loro pagamento era ritenuto probabile e il loro ammontare poteva essere determinato in modo attendibile. Ogni variazione successiva al valore di tali corrispettivi era inoltre sempre rilevata a rettifica del goodwill.

IAS 27 Bilancio consolidato e separato
Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o eventi che modificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle perdite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo prospettico, rilevando effetti sul trattamento contabile di alcune acquisizioni e cessioni di quote di minoranza di società controllate.
Lo IAS 27 (2008) stabilisce che, una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in cui la controllante acquisisce o cede ulteriori quote di minoranza senza modificare il controllo esercitato sulla controllata sono delle transazioni con i soci e pertanto devono essere riconosciute a patrimonio netto. Ne consegue che il valore contabile della partecipazione di controllo e delle interessenze di pertinenza di terzi devono essere rettificati per riflettere la variazione di interessenza nella controllata e ogni differenza tra l’ammontare della rettifica apportata alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del prezzo pagato o ricevuto a fronte di tale transazione è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai soci della controllante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento ed utili o perdite rilevati nel conto economico. Gli oneri accessori derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a patrimonio netto in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35.
In precedenza, in assenza di un Principio o di un’interpretazione specifica in materia, nel caso di acquisizione di quote di minoranza di imprese già controllate il Gruppo aveva adottato il cosiddetto “Economic entity approach”, che prevedeva l’iscrizione della differenza tra il costo di acquisto ed i valori di carico delle attività e passività acquisite a riduzione del Patrimonio Netto di Gruppo. Nel caso di cessione di quote di interessenza di terzi senza perdita di controllo, invece, il Gruppo rilevava la differenza tra il valore di carico delle attività e passività cedute ed il prezzo di vendita nel conto economico. 
A seguito dell’adozione della modifica sopra descritta, nel 2010 il Gruppo ha rilevato una riduzione del patrimonio netto di 7 milioni di euro a fronte dell’acquisto di quote incrementali nel capitale di ERG Renew. L’adozione del principio non ha comportato effetti significativi sugli Altri utili e perdite del conto economico complessivo e sul Risultato per azione ordinaria.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate ad essere cedute e attività operative cessate
Se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le attività destinate ad essere cedute, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa minoritaria nella controllata. La modifica è applicata dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico.

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti
Il principio chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in cui riceve da un proprio cliente un’attività materiale che dovrà utilizzare per collegare il cliente ad una rete o per fornirgli un determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (come per esempio la fornitura di elettricità, gas, acqua). In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle disponibilità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire tale attività materiale che sarà utilizzata nell’adempimento del contratto. L’interpretazione è applicata in modo prospettico dal 1° gennaio 2010.

IFRS 8 – Settori operativi
Questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede che le imprese forniscano il valore del totale delle attività per ciascun settore oggetto di informativa, se tale valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Tale informazione era in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione.

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività
L’emendamento, che deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali il goodwill è allocato ai fini del test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un segmento operativo così come definito dal paragrafo 5 dell’IFRS 8, prima dell’aggregazione consentita dal paragrafo 12 del medesimo IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di similitudine.