Nota 27 - Passività potenziali
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali inerenti il normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati si ritiene che tali procedimenti ed azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio consolidato.
Con riferimento alla controversia in atto tra ERG Raffinerie Mediterranee e le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si segnala che in data 5 marzo 2010 è stata pubblicata la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di motivazione riguardo alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. A giudizio di ERG la decisione non modifica sostanzialmente la situazione in quanto la questione di incostituzionalità potrebbe essere riproposta con integrazione delle motivazioni e perché l’applicazione della tassa nel caso specifico può essere ritenuta illegittima anche per motivi diversi dalla sua eventuale incostituzionalità. A tale proposito si ricorda che, sulla base delle opportune valutazioni legali, nessun accantonamento è stato effettuato per gli anni dal 2001 al 2006 incluso mentre, a partire dal 2007, i tributi di riferimento sono stati liquidati con riserva di ripetizione.
Con riferimento alle azioni legali di ISAB Energy, già segnalate in precedenza, si attende a tutt’oggi la fissazione delle udienze dinanzi il Consiglio di Stato per la definizione del contenzioso avente riguardo ad alcune problematiche derivanti dal sistema CIP 6/92 tra cui, in particolare, il tema del rimborso eventualmente spettante per i Certificati Verdi a proposito del quale è stata comunque depositata una istanza di fissazione anticipata dell’udienza; si evidenzia invece, anche in questo caso riprendendo precedenti segnalazioni, la sentenza del Consiglio di Stato avversa al preteso riconoscimento della cogeneratività che spetterebbe ad ISAB Energy quale “iniziativa prescelta”, con ciò determinando definitivamente l’applicabilità dei principi di cogeneratività contenuti nella impugnata Delibera 42/2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. La materia delle “convenzioni CIP 6/92” resta influenzata dalle disposizioni tendenti a provocare la volontaria risoluzione di tali convenzioni che tuttavia non paiono dover condurre ad alcuna novità sostanziale nell’immediato futuro.
Si segnala inoltre Il 12 ottobre 2010 Polimeri Europa S.p.A. ha notificato a ERG S.p.A. un atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, la cui prima udienza è fissata a maggio 2011, per risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006. La Società formulerà in giudizio le più appropriate contestazioni e farà eventualmente ricorso, ove del caso, alle proprie coperture assicurative.
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